Art. 3.
(Convenzione).

      1. Entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, sentite le confederazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, stipula una convenzione con l'Associazione bancaria italiana e con la società Poste italiane Spa, con la quale sono individuati gli strumenti idonei a dare attuazione alla presente legge, fermo restando che da tali strumenti non devono derivare in alcun modo oneri, diretti o indiretti, per le imprese e per i lavoratori.
      2. Indipendentemente dalla stipula della convenzione di cui al comma 1, le norme della presente legge diventano efficaci decorsi centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.